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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il
risarcimento da parte dei responsabili dei danni provocati il 21
luglio 1987 dall'urto di una nave alle attrezzature portuali
installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei
lavori pubblici e' autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di
fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.
2. In attuazione della presente legge, l'ingegnere capo
dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e'
autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del
regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e
successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo,
a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema
dell'economia per cottimo fiduciario.