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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in
materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione
dell'anno scolastico, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "anno scolastico" sono inserite le
seguenti: "1987-1988";
ai commi 2 e 7 le parole: "per qualsiasi causa" sono soppresse;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7- bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica
la normativa vigente".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
135 del 10 giugno 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 2 settembre 1988.
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