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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo
1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge
27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in
misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni
tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente
legge, della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1279 del codice della navigazione,
modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, con legge 27 febbraio
1955, n. 66, e con la presente legge, e' il seguente:
"Art. 1279 (Contributi per il lavoro portuale). - Per
provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del
lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di
minor traffico, il Ministro per le comunicazioni puo', con
decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le
finanze e con quello per le corporazioni imporre uno
speciale contributo a carico degli speditori e dei
ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei
porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione
interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.
Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela
dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei
lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le
comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei
ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo,
in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni
tonnellata di merce imbarcata o sbarcata".