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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di
tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge presso gli istituti italiani di
cultura e' sospesa fino all'approvazione della riforma organica di
detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990.
2. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione degli affari
esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.