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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i
decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e'
ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che
si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio
indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non
doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali
la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la
dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata
perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso
o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perche' il
fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per
mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a
procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per
amnistia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 604 del codice di procedura penale,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 604 (Provvedimenti da iscriversi nel casellario).
- Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto,
oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni
di legge:
1. nella materia penale, regolata dal codice penale o
da leggi speciali:
a. le sentenze di condanna appena sono divenute
irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti
esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e
i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la
pena o gli effetti penali della condanna;
b. le sentenze di non doversi procedere pronunciate
nella istruzione non piu' soggette a impugnazione e quelle
di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute
irrevocabili;
c. i provvedimenti con i quali il condannato e' stato
dichiarato delinquente o contravventore abituale o
professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla
sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;
2. nella materia civile: le sentenze che hanno
acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano
l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le
revocano; (i provvedimenti con i quali il giudice ha
ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la
revoca di tale provvedimento), le sentenze con le quali
l'imprenditore e' dichiarato fallito, quelle di
omologazione del concordato e quelle che revocano il
fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;
3. i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita
o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello
straniero.
Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze
e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le
quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite
con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che
sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163
del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o
di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge
commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la
dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e'
pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche'
l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata
applicata una misura di sicurezza, perche' il fatto non
costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per
mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di
autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di
querela o per prescrizione o per amnistia.
I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono
iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita'
giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha
emessi.
Quando ne e' data la comunicazione ufficiale, sono pure
iscritte nei casi previsti nelle lettere a ) e b) del
numero 1, le sentenze pronunziate da autorita' giudiziarie
straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla
legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che
hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o
apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta
menzione se sono state riconosciute dall'autorita'
giudiziaria italiana.
Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto
o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia,
liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre
esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o revocano
la riabilitazione".