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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' autorizzato a
bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' del piano
generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione
di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da
concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e
giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove
e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa
data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione,
l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente
a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1
milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione
all'estero delle borse di studio il relativo importo sara' pari a
quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da
fruire all'estero.
3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca
del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali,
stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del
sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei
settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e
1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al CNR
per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro per il
coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge alla
quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati
il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo".