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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo
allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca
di licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di
revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza
della diffida.
3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la
data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti
dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e'
attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della
presente legge.
4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia'
definiti, quelli in corso conservano efficacia:
a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca "Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita'".
Nota all'art. 1, comma 2:
Si riportano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle
norme sulla circolazione stradale) concernenti la revoca o
la sospensione della patente di guida conseguenti alla
diffida:
art. 91, comma secondo: "La patente puo' essere sospesa
dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".
art. 91, comma tredicesimo: "La patente e' revocata dal
prefetto:
1) (Omissis);
2) quando il titolare non sia piu' in possesso dei
requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero
non sia in possesso dei requisiti previsti da detto
articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di
patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A,
gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano
stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
3) (Omissis)".
Il testo dell'art. 82, commi primo e secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 393/1959,
richiamato dall'art. 91, comma 13, n. 2), e' il seguente:
"Art. 82. (Requisiti morali per la patente di guida). -
Non possono essere ammessi all'esame per ottenere la
patente di guida i delinquenti abituali, professionali o
per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423.
La patente puo' essere negata dal prefetto alle persone
diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge".
Nota all'art. 1, comma 4:
La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni
contro la mafia".