Legge Ordinaria n. 327 del 03/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1988 n. 186)
Norme in materia di misure di prevenzione personali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA:
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  della  diffida  del  questore di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni  richiamo
allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.
  2.  Con  l'entrata  in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca
di  licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di
revoca o di sospensione della patente di guida emessi in  conseguenza
della diffida.
  3.  Tuttavia  alle  diffide emanate entro il triennio precedente la
data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti
dal  primo  comma  dell'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come  modificato  dall'articolo  4  della  presente  legge,  e'
attribuita  l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423,  come  modificato  dall'articolo  5  della
presente legge.
  4.  Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia'
definiti, quelli in corso conservano efficacia:
    a)  se  iniziati  in  forza  di diffida emanata entro il triennio
precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
    b)  se  iniziati  a  norma  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
             La  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, reca "Misure di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita'".
          Nota all'art. 1, comma 2:
             Si  riportano le disposizioni del decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico  delle
          norme  sulla circolazione stradale) concernenti la revoca o
          la sospensione della  patente  di  guida  conseguenti  alla
          diffida:
              art. 91, comma secondo: "La patente puo' essere sospesa
          dal prefetto alle persone diffidate ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".
              art. 91, comma tredicesimo: "La patente e' revocata dal
          prefetto:
               1) (Omissis);
               2)  quando  il  titolare  non sia piu' in possesso dei
          requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero
          non  sia  in  possesso  dei  requisiti  previsti  da  detto
          articolo, commi primo e secondo,  qualora,  trattandosi  di
          patente  ad  uso privato per motoveicoli della categoria A,
          gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi  siano
          stati eseguiti dopo il rilascio della patente;
               3) (Omissis)".
             Il  testo  dell'art.  82,  commi  primo  e  secondo, del
          decreto   del   Presidente   della   Repubblica   393/1959,
          richiamato dall'art. 91, comma 13, n. 2), e' il seguente:
             "Art.  82. (Requisiti morali per la patente di guida). -
          Non  possono  essere  ammessi  all'esame  per  ottenere  la
          patente  di  guida  i delinquenti abituali, professionali o
          per  tendenza  e  coloro  che  sono  sottoposti  a   misure
          amministrative  di  sicurezza  personali  o  alle misure di
          prevenzione previste dall'art. 3 della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423.
             La  patente puo' essere negata dal prefetto alle persone
          diffidate ai sensi dell'art. 1 di detta legge".
          Nota all'art. 1, comma 4:
             La  legge  31  maggio  1965,  n. 575, reca "Disposizioni
          contro la mafia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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