Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
Art. 1.
1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le
parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle
seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redato ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 15 del codice di procedura
penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti
per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e'
richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso
alcun mandato.
Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza,
l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso,
quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria
l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto
provvisoriamente l'arresto.
Nello stesso modo si provvede se la necessita' di
richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e'
stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato
o a ordine di arresto.
Se l'autorizzazione e' negata, il giudice isrtruttore, a
richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non
doversi procedere per mancanza di autorizzazione.
Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali
soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad
essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al
giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione
non e' necessaria.
L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere
revocata".