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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 710 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 710 (Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla
separazione dei coniugi). - Le parti possono sempre chiedere, con le
forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei
provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la
separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione
di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi
componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il
tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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