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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla
legge 1 marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della
Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 3, dopo la parola: "procedure", sono aggiunte le
seguenti: "fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della
legge 1 marzo 1986, n. 64".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La relazione prevista all'articolo 10 della
decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sara'
predisposta e presentata alla Commissione delle Comunita' europee
ogni anno, e al Parlamento italiano entro la fine di giugno, dal
Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per gli
interventi straordinari nel
Mezzogiorno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
162 del 12 luglio 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 13 settembre 1988.