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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e'
prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende
autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto
Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da
parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con
riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare
dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno precedente,
maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo.
3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per
gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche
sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi
del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 638/1972 reca: "Disposizioni per
l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la
delegabilita' delle entrate".
- Il testo dell'art. 14 del predetto D.P.R. n. 638/1972
e' il seguente:
"Art. 14 (Erogazione provvisoria di somme). - Dal 1
gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i
comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con
riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al
31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media
dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972
aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal
1975".
- Il testo dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 638/1972
e' il seguente:
"Art. 16 (Delegazioni nel periodo transitorio). - Fino
al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo
possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle
somme che le intendenze di finanza sono tenute a
corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del
presente decreto, nella quota che risultera' disponibile,
tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".