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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato,
per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci
miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo
7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in
conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano
(IMI). La presente forma di intervento non e' cumulabile con quella
prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25
ottobre 1968, n. 1089.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti
di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni
1988, 1989 e 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 46/1982 reca: "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale".
Note all'art. 1:
- L'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (i cui
commi secondo, terzo e quarto sono stati sostituiti con
quattro commi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n.
652, e riprodotti nel contesto), recante provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali
per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui
territori depressi del centro-nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologia e sulle ferrovie dello Stato, e'
il seguente:
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo
sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione
delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con
le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e
l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di
cui al comma precedente secondo le direttive di politica di
ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di
societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici,
da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici
economici, imprese industriali e loro consorzi, nonche'
alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella
misura non superiore al 70 per cento dei progetti di
ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente
lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il
rimborso degli interventi in rapporto al successo della
ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli
studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione
dell'industria nazionale in settori tecnologicamente
avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la
ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura
non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca
presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare
rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta,
dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la
cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei
risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati
all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle
riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette
relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e
tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i
termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati
della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo,
da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata
alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie
imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e
loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento".
- L'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675
(Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore), cosi' recita:
"Art. 10. - Sui progetti sottoposti al CIPI, con le
modalita' e per le forme di intervento sul "Fondo speciale
per la ricerca applicata", previste dall'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2
della legge 14 ottobre 1974, n. 652, possono essere
concessi contributi qualora presentino particolare
rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. E'
abrogata la lettera d) dell'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2
della legge 14 ottobre 1974, n. 652.
I contributi di cui al presente articolo e le
agevolazioni di cui al citato articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, possono essere concessi anche per
quei progetti che riguardino la realizzazione di impianti
pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale
derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota o
impianto sperimentale su scala semindustriale e'
riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al quinto
comma del presente articolo.
La misura massima dei contributi e' del 40 per cento del
costo complessivo dei progetti di ricerca presentati
all'IMI, elevabile al 60 per cento per progetti che
presentino un carattere prioritario per l'attuazione dei
programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente
articolo 2.
In ogni caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai
sensi del presente articolo e dell'articolo 4 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e
modificazioni non possono superare l'80 per cento del costo
complessivo del progetto, elevabile al 90 per cento per
progetti che presentino carattere prioritario per
l'attuazione dei programmi finalizzati di cui al quarto
comma del precedente articolo 2.
Gli interventi di cui al presente articolo, in
attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2 della
presente legge, sono deliberati dal CIPI, previa
istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro incaricato
per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle riunioni
del CIPI e si avvale di esperti designati dagli enti
nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.
Copia delle domande e delle relative relazioni
conclusive delle istruttorie sono trasmesse dall'IMI al
Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui al
precedente comma.
Il presidente del CIPI da' comunicazione dell'avvenuta
approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che
provvede direttamente agli adempimenti relativi
all'erogazione.
Almeno il 20 per cento delle disponibilita' finanziarie
del "Fondo" di cui al primo comma del presente articolo,
nonche' degli stanziamenti di cui al punto II) del primo
comma dell'articolo 29 e' destinato alla ricerca effettuata
da piccole e medie imprese, anche se condotte in forma
cooperativa, singole, consociate o consorziate, nonche'
alle iniziative per il trasferimento alle stesse delle
conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali.
Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese
predette non esauriscano, anche se integralmente accolte,
lo stanziamento loro riservato, la quota eccedente puo'
essere utilizzata per domande presentate da altre imprese.
Le procedure abbreviate di cui al presente articolo si
applicano anche per gli interventi di cui all'articolo 10
della legge 7 giugno 1975, n. 227".
- L'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevede
quanto segue:
"Art. 7. - L'istruttoria tecnico-economica per gli
interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di
cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
integrazioni e modificazioni, e' affidata all'IMI che
esprime il giudizio complessivo di validita'.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di
ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale
per la ricerca applicata e la scelta delle forme di
intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di
cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di
conformita' dei progetti rispetto agli indirizzi generali
sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti
dei singoli progetti, e all'entita' dei finanziamenti
disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e'
composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua
rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni
statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del
tesoro, in sua rappresentanza, ed e' presieduto dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono
essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR).
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del
Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata
dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di
ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e,
in caso positivo, la firma della convenzione da parte
dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo
entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".
N. B. - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'art. 18,
comma quarto, cosi' recita: "Le provvidenze stabilite in
materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica
dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore
agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il
settore suddetto il CIPI e' integrato dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato
tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti
rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e
dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17
febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto
designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
La legge 1 marzo 1986, n. 64, all'articolo 12, comma
11, cosi' dispone: "Il comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio
1982, n. 46, e' integrato da un rappresentante del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".