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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
(Disposizioni generali)
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione
dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome,
approvati con la legge 11 marzo 1988, n.79, sono introdotte per
l'anno finanziario 1988, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n.79/1988 reca norme concernenti "il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e il
bilancio pluriennale per il triennio 1988-90".