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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, relativo alla
presentazione di proposte di ricompense al valor militare per la
Resistenza, per le province di La Spezia, Alessandria, Asti, Caserta,
Pordenone e Brescia e per i comuni di Verona, Castellino Tanaro in
provincia di Cuneo, Guardistallo in provincia di Pisa, Fivizzano in
provincia di Massa Carrara, Arcevia in provincia di Ancona, Feletto
Canavese e Giaveno in provincia di Torino e Palagano in provincia di
Modena, possono essere prese in esame le proposte di concessione di
medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza, presentate entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il D.L.L. n. 518/1945 reca: "Disposizioni concernenti il
riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame
delle proposte di ricompensa". In particolare l'art. 12
riguarda il termine per la presentazione delle domande alle
commissioni competenti per il riconoscimento delle
qualifiche.