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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto
il seguente:
"Art. 1-bis. - (Strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della
programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alla
Camere:
a) entro il 15 maggio il documento di programmazione
economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle regioni;
b) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del
bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente
che viene, altresi', trasmesso alle regioni;
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la
relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale
programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio
pluriennale.
2. La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti
di cui alla lettera a) del comma 1 entro il 31 maggio, e di cui alla
lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica
al Governo ed al Parlamento".
2. Per l'anno 1988 il termine di cui all'articolo 1-bis comma 1,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
presente legge, e' fissato al 30 settembre.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
- L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario) prevede una commissione interregionale composta
dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto
ordinario e speciale.