Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta
di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i
relativi documenti per la partecipazione ai concorsi, nonche' per le
assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche.
2. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono
chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti gia' presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
3. Alla minore entrata derivante dalla presente legge, valutata in
lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini
del bilancio triennale 1988-90 al capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
utilizzando l'accontanamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
___________________