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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la
presente legge viene abrogata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
diposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'articolo unico della legge n. 37/1974
(Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui
mezzi di trasporto pubblico), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Articolo unico. - Il privo di vista ha diritto di farsi
accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni
mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per
l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto
di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio
cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con
la presente legge viene abrogata".