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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' aggiunto il seguente:
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). -
Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del
successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito
dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso
di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e
sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la
particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita'
marittima, con apposita nota, la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive
variazioni.
Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere
conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti
interessati.
L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a
tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu'
posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura
di cui ai precedenti commi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 327 del codice della
navigazione:
"Art. 327 (Arruolamento per nave determinata o per piu'
navi dello stesso armatore). - Il contratto di arruolamento
ha per oggetto la prestazione di servizio su nave
determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto
nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare
servizio su una nave non determinata fra quelle
appartenenti all'armatore o su piu' di esse
successivamente".
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