Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' aggiunto
il seguente comma:
"Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del
mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche
del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 963/1965, come
modificato dalla legge pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione della legge). -
Le disposizioni della presente legge concernono la pesca
esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni
conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina
mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare
libero.
E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a
catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o
naturale di vita siano le acque sopraindicate,
indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine
perseguito.
Ai fini della gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione
e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'
suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n.
41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima):
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in 'Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare'; a tal fine la commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministero per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati
dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo
articolo 6.
Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni
rappresentanti di associazioni e di organizzazioni
interessate alla materia.
Il comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da
due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del comitato e' approvato entro 3
mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta
dello stesso comitato".
______________