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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i
ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita
dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
nonche' i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso
della suddetta procedura di vendita.
2. I giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria
aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti
d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali
relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito
pronunciate nel corso del processo.
3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre
eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese
del giudizio estinto.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi".
Nota all'art. 2:
La legge n. 1034/1971 istituisce i tribunali
amministrativi regionali.
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