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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento
del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e
norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel
settore della pubblica istruzione, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, comma 4, le parole: "con piu' di 23 alunni" sono
sostituite dalle seguenti: "con un numero di alunni di regola non
superiore a 23".
All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto provvedere
alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto disposto
dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, per il completamento dell'orario
di insegnamento. Le relative modalita' sono stabilite con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale
precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17
del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e
trasformate in graduatorie nazionali.
2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato
d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie
provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie
nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati
iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione
della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi
devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di
posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la
nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina
stessa si riferisce.
4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con
decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con
l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio
dell'anno scolastico successivo.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio
successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se gia'
nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per
le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella
provincia di provenienza.
6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti
destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei posti
vacanti".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
185 dell'8 agosto 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 ottobre 1988.
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