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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei
sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente
destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di
programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di
bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e
sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle
dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite
dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere
e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza
che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di
bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali
finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non
richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro
della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione
del Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1
ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.
4. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione
straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei
mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si
espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in
relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato
di previsione
della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa
riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui
predetti programmi e sull'attivita' contrattuale di cui al presente
comma.
5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli
approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 1988,
n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al
1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni
illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare,
con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio
permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo
altresi' i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle
aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli
4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per
l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli
degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono
indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere
globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e
sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti
all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel
Mezzogiorno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura della disposizione di legge, della quale
restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 79/1988 concerne il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988-1990. Il testo dell'art.
14 e' il seguente:
"Art. 14 (Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo di militari specializzati e di
militari aiuto-specialisti, in servizio presso
l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno
finanziario 1988, come appresso:
a) militari specializzati:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000
2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.500
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . " 34.311
b) militari aiuto-specialisti:
1) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000
2) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.500
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . " 16.500
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di
completamento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma
dell'art. 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e'
stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 140
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . " 160
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da
ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per
l'anno finanziario 1988, come appresso:
a) Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . n. 875
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . " 210
5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e
comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma
volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno
finanziario 1988, a norma dell'art. 18, terzo capoverso,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari . . . . . . " 3.524
6. A norma dell'art. 27, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti,
graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in
ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1988,
come appresso:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000
b) graduati e militari di truppa . . . . . . " 2.828
7. Il contingente degli arruolati volontari, come
carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di
giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle
armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma
dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721
unita'.
8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e
militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in
rafferma, per l'anno finanziario 1988, e' fissata, a norma
dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n.
447, come appresso:
a) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) graduati e militari di truppa . . . . . . " 1.000
9. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di
leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in
ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata,
per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalita'
di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come
appresso:
a) Esercito . . . . . . . . . . . . . . . n. 25.778
b) Marina . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.939
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . " 4.338
10. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4001, 4004,
4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di
previsione del Ministero della difesa si applicano, per
l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'art. 36 e nel citato articolo 61- bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale
dello Stato.
11. Alle spese di cui ai capitoli numeri 4011, 4072 e
5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa
si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della
legge 16 giugno 1977, n. 372.
12. Alle spese di cui al cap. 4031 dello stato di
previsione del Ministero della difesa si applicano le
disposizioni dell'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57,
integrate da quella dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 16 giugno 1977, n. 372.
13. Alle spese di cui al cap. 4051 dello stato di
previsione del Ministero della difesa si applicano le
disposizioni dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n.
38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
14. Alle spese di cui al cap. 4005 dello stato di
previsione del Ministero della difesa si applicano le
disposizioni dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n.
497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
15. I comitati di cui all'art. 3 della legge 16 giugno
1977, n. 372, all'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57,
all'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'art.
23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro
poteri anche sulle revisioni dei contratti gia'
autorizzati.
16. I comitati di cui al precedente comma 15 sono
integrati con l'intervento dei direttori generali di volta
in volta interessati per materia.
17. Quando gli atti investono la competenza di piu'
capitoli, e' sufficiente il parere del comitato competente
per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza
finanziaria.
18. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico degli stanziamenti del cap. 4001 dello
stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere
in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di
appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti
finanziari ed economici delle attivita' relative ai
circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e
sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni
marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e
sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e
unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato
e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione
militare sprovviste di personalita' giuridica, si applica
la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma,
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art.
33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le
gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte
con fondi non statali.
20. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli
20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, ed all'art. 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1988,
quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2, annessi allo
stato di previsione del Ministero della difesa.
21. La composizione della razione viveri in natura, ai
militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni
di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari
in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
finanziario 1988 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti
degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione
di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o
reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego
ed ambientali".