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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n. 525, per
l'esercizio provvisorio del bilancio delle Amministrazioni dello
Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione
presentati alle Camere e con le disposizioni e modalita' previste nel
relativo disegno di legge, e' prorogato fino a quando il bilancio
stesso sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese
correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di
bilancio integrato dalle successive note di variazioni.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1987, n.
525, era fissata alla data 29 febbraio 1988.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in
materia di anticipazioni al Tesoro da parte della Banca
d'Italia) e' il seguente:
"Art. 2. - Ogni qualvolta dalla situazione mensile della
Banca d'Italia risulti che il conto corrente aperto al
Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale abbia
raggiunto uno sbilancio a debito del Tesoro pari al
quindici per cento del complessivo importo degli originari
stati di previsione della spesa effettiva e dei successivi
stati di variazione, la Banca d'Italia e' tenuta a darne
immediata comunicazione al Ministro per il tesoro per i
provvedimenti del caso.
Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta
senza che lo sbilancio a debito sia sceso al di sotto del
quindici per cento indicato al precedente comma, la Banca
d'Italia non dara' corso a ulteriori prelevamenti sul detto
conto fino a quando, a seguito di incassi di somme di
pertinenza del Tesoro o di versamenti dal medesimo fatti
sul conto stesso, lo sbilancio sia ritornato al disotto del
detto quindici per cento".
L'articolo unico della legge n. 1333/1964 ha cosi'
disposto: "A decorrere dall'anno finanziario 1965 la
percentuale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.
544, e' ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va
riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
successive variazioni".