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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le
violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159,
modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito
dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonche' con il decreto-legge 19
novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n.
863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate
dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo
dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni
di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonche' i commi 1 e 2
dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono
punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di
entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2,
secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le
sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per
gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'autorita' giudiziaria, se non deve
pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data
della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi
decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini
previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che il
sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle
sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni
dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.