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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai
comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per
ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei
maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987,
per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica
utilita'. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti
proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla
disponibilita' delle risorse. Le domande devono essere presentate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico dello
Stato.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per
l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi
anni 1989 e 1990 dell'accantonamento "Concorso dello Stato nella
spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri
delle indennita' di esproprio" iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.