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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e
medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze
tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione
possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.
2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1
dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, l'indennita' mensile lorda di L. 30.000,
corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata
a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che
sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione,
in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da
quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, e'
corrisposta una indennita' mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal
1 gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sara'
effettuata secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 58
del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennita' di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante
contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei
contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 58 del D.P.R. n.
270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa
al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale), e' il seguente:
"Art. 58 (Indennita' di rischio da radiazioni). - 1. Al
personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in
continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene
corrisposta una indennita' di 'rischio da radiazione' nella
misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e
integrazioni".
- La legge n. 416/1968 reca: "Indennita' di rischio da
radiazione per i tecnici di radiologia medica".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo del comma 4 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987
e' il seguente:
"4. L'accertamento del personale non compreso nel comma
1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una
apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario
e composta dal responsabile dell'unita' operativa di
medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante
designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto
qualificato nominato dal comitato di gestione od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti".
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