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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni
urgenti in materia di edilizia scolastica, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 4:
al comma 1, le parole da: "che sara' formulato" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "formulato dalle regioni
secondo le modalita' previste dal citato articolo 11 del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488";
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le quote
dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate
possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la
loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo
2".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "prevista dall'articolo 5
della legge 5 agosto 1975, n. 412" sono sostituite dalle seguenti:
"prevista dalle vigenti disposizioni".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
209 del 6 settembre 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 28 novembre 1988.
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