Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di
carattere assistenziale ed economico, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle
amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da
impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprieta'
demaniale utilizzati per servizi pubblici".
All'articolo 5:
al comma 1, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
"2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione
dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del
Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua
integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od
omissioni".
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il
termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni
al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul
comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi
nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di
spettacolo in genere', e successive modificazioni".
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "fino all'entrata in vigore della predetta legge di
riordino";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, deve
intendersi la residua parte del territorio della provincia di
Gorizia";
al comma 4, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1991"; l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvedera', con proprio decreto, secondo i criteri
adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalita' del
regime agevolato di cui al presente comma".
All'articolo 11:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. - Le disposizioni dell'articolo 15 del decretolegge 28
luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13
agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti
comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori
costruiti dallo Stato".
All'articolo 13:
al comma 1, sono premesse le parole: "Salvo che per i comuni
sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con
annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti
strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica
regionale,".
L'articolo 15 e' soppresso.
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle
opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi
nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio
Calabria, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno
1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato
di pari importo.
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul
presupposto di un programma globale degli interventi predisposto
dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e
sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei
fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.
3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane,
turistiche, alberghiere e della pesca, nonche' di quelle agricole
danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano
rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13
maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilita' finanziarie
sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, e di cui alla
legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilita' finanziarie sono
integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonche', per le
imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5- bis
del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui
disponibilita' sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari
rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50
miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento 'Riforma
della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi
internazionali di ricerca e innovazione' e, quanto a lire 50 miliardi
per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente
l'accantonamento 'Interventi a favore della regione Calabria'.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68
della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, e' prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le
modalita' indicate nei citati articoli".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
304 del 31 dicembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 24 marzo 1988.