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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo
corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982,
1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio
professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo
degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui
all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
2. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 409/1985
(Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti
cittadini di Stati membri delle Comunita' europee), e' il
seguente:
"Art. 2. - Formano oggetto della professione di
odontoiatria le attivita' inerenti alla diagnosi ed alla
terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi
tessuti, nonche' alla prevenzione ed alla riabilitazione
odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
necessari all'esercizio della loro professione".