Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Misure per la minore produzione di rifiuti, per il
recupero di materiali e per le tecnologie innovative). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma
triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per
ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti prodotti;
favorire il recupero di materiali o di energia; limitare
progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non
agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare,
nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.
2. La proposta di programma e' trasmessa per il parere alle
competenti commissioni parlamentari.
3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per
il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate
dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le
indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale
di detta riserva.
4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresi' i criteri e
le modalita' per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel
limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte
delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di
societa' di servizi ambientali connessi all'applicazione delle
disposizioni del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma quarto si provvede con
l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50
miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano
autorizzati dalla competente autorita' la costruzione e l'esercizio
di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la
produzione di energia elettrica e calore per le necessita' dirette
delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non
convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati purche' tale utilizzo rappresenti
almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.
7. Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste
dall' articolo 14, commi 1 e terzo, del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia
avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali,
nonche' dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio
di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse
per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo
stoccaggio temporaneo.
8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo
scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti
di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il
venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle
merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni
unita' prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente
sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le
modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.
9. L'articolo 6 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e' abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e
agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-quater, e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato
tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, una speciale sezione per la verifica delle
condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della
biodegradabilita' delle materie per la produzione di sacchetti e
buste nonche' imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo
per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione
trasmette ai predetti ministri e alle competenti commissioni
parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla
base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative
all'impiego di materie nella predetta produzione."
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Materie prime secondarie). - 1. Sono materie prime
secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono
suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere
utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della
stessa o di altra natura.
2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma
1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di
processi di combustione destinati a produrre energia.
3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e
coordinamento delle attivita' connesse all'utilizzazione delle
materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio, trasporto e al
trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi
dell' articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400
5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le
norme tecniche generali relative alle attivita' di cui al comma 4.
6. La legge regionale, in conformita' agli indirizzi e alle norme
tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalita' per il
controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche'
per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse,
determinando altresi' le condizioni e le modalita' per la esclusione
delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della
normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, puo' promuovere l'istituzione
e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e
sottoprodotti presso le camere di commercio.
Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento,
si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere
camerali."
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Catasto e osservatorio dei rifiuti). - 1. E' istituito
il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale
assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un
sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati
relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.
2. Il catasto e' realizzato dalle regioni che possono delegare la
gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la
conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con
proprio decreto le modalita' di rilevazione per l'organizzazione del
catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie,
le modalita' di interconnessione del sistema e i destinatari
dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con
continuita' delle informazioni analitiche e sintetiche sulla
produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.
3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di
smaltimento dei rifiuti sopraindicati e' tenuto a comunicare alla
regione o alla provincia delegata la quantita' e la qualita' dei
rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a
partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento
ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve
essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni,
ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le
informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.
4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il
Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima
dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantita' smaltite
negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di
nuovi impianti di smaltimento.
5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, gia'
prevista dall' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' esteso ai produttori di
rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali
con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e
smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonche' di quelli
soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle
materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle
informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei
registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la
divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei
rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi
informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi,
relazioni.
7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono
essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui
alla lettera b) del comma 5 dell' articolo 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
8. E' abrogato il quarto comma dell' articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Modalita' di smaltimento dei rifiuti di origine
industriale). - 1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con
priorita':
a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei
rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da
lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;
b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.
2. Le imprese possono inoltre:
a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti
che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
b) conferire, nei limiti della capacita' di trattamento, i
rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti
dall'articolo 7;
c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le
modalita' previste dall'articolo 9-bis, ai fini del loro smaltimento
all'estero."
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di
smaltimento). - 1. Ai fini della predisposizione del primo censimento
sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla
predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con piu'
di 100 addetti in attivita' di esercizio anteriormente al primo
novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al
Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento
produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1988 , pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese
realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali
notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di
investimento per i successivi tre anni.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle
regioni, alla verifica della potenzialita' di smaltimento di ciascun
impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i
rifiuti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei
piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 , ove esistenti, forniscono al Ministro
dell'ambiente indicazioni sulla quantita' e qualita' dei rifiuti
prodotti, distinti per tipologia, sulla capacita' di smaltimento o di
recupero degli impianti autorizzati o di cui e' in corso
l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonche' le
proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale
copertura del fabbisogno.
4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di
cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei
ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di
aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di
discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a
fronteggiare le situazioni piu' urgenti che richiedono lo smaltimento
in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma e' adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella gazzetta
ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma quarto, ciascuna regione adotta gli atti necessari per
la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli
enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del
proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema
integrato di cui al comma quarto.
6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di
cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il
predetto decreto e' notificato alla regione e agli enti locali
interessati.
7. Le opere individuate ai sensi dei commi quinto e sesto sono
dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti."
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Accelerazione delle procedure). - 1. Fino al 31
dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad
impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo
smaltimento dei rifiuti prodotti in loco, dei progetti di ampliamento
di impianti di smaltimento gia' autorizzati ai sensi delle vigenti
disposizioni nonche' il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono
disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso
di mancata decisione, decorso tale termine, e' ammesso il ricorso al
Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta
giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria
regionale.
L'approvazione produce gli effetti di cui al comma secondo
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441."
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Impianti di iniziativa pubblica). - 1. In attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione
procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante
affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese
pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private,
separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte
ad identificare le capacita' gestionali ed organizzative delle
imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e
la qualita' del servizio nonche' l'offerta economicamente piu'
vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati ai sensi
della lettera b) del primo comma dell' articolo 24 della legge 8
agosto 1977, n. 584 , con prevalenza per i piu' bassi prezzi di
trattamento a parita' di condizioni di salvaguardia ambientale
determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e
regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione
del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di
trattamento praticati e puo' adottare direttive ai fini della
periodica revisione delle concessioni.
2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del
piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda
all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il
Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un
commissario straordinario nominato con proprio decreto.
3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo,
nonche' di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a comuni, province e
loro consorzi, nonche' ad aziende municipalizzate, mutui ventennali
rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello
stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni
1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33
miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "programma di salvaguardia ambientale
1988-1990". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di
mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate
entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che
sulla base della istruttoria espletata dalla commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei
progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi
annui.
Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano
economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire
l'equilibrio della gestione nonche' la restituzione allo stato delle
somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i
proventi delle tariffe sono destinati con priorita' alla predetta
restituzione.
4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonche'
delle autorizzazioni previste dall' articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e' di dieci
anni."
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Valutazione di compatibilita' ambientale). - 1. La
valutazione di compatibilita' con le esigenze ambientali di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e' effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 ,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988,
nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al
predetto articolo 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di
cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 , pubblicato nella gazzetta
ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988."
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "amministrazione dello
stato" sono aggiunte le seguenti: "o di enti pubblici, anche
economici";
il comma secondo e' sostituito dal seguente:
"2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per
l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990
sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul
capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente."
Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 9-bis. - (Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti
in Italia). - 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti
in Italia sono consentite verso i paesi della comunita' economica
europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri
paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su
proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle
competenti commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere
acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese
importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.
2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla
prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore
dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla
pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il
ripristino ambientale. La fidejussione e' liberata con decreto del
Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato
l'avvenuto corretto smaltimento.
3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi,
provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per
quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare
e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorita'
marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di
maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le localita' di
provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte
autorizzazioni.
5. L'imbarco delle merci di cui al comma quarto, nonche' dei
rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere
effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del
compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto
d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma secondo dell'
articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte
in cui e' previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce
l'autorizzazione.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le
disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma
5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione
delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non
puo' essere rilasciata se non e' esibita dal richiedente
l'autorizzazione di cui al comma 1.
7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce
l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le
autorizzazioni allo smaltimento dall' articolo 6, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ,
qualora il trasporto avvenga via nave.
8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di
cui al comma quarto senza l'autorizzazione di cui ai commi primo o
quinto e' punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si
applicano altresi' le sanzioni accessorie previste dal codice della
navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 27 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982.
9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono
integralmente la disciplina gia' prevista dall' articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del
predetto articolo 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di
rifiuti verso l'Italia.
10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui
ai commi terzo e sesto, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti
industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del
Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa
comunitaria e delle modalita' stabilite nel presente articolo.
Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta
autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro
della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga
effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni
previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione
per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e
nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al
produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le
modalita' di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti,
analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi
altro onere comunque occasionato dall'intervento.
Art. 9-ter. - (Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti). - 1. Le
disponibilita' di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il
finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a
depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani
pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette
disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento della
progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da
realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero
dell'ambiente.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo
investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui
alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
Art. 9-quater. - (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di
contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio) -
1. Le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo
3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalita'
volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di
raccolta differenziata viene attivato entro il primo gennaio 1990. Le
regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal
Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di
prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita',
dai restanti rifiuti.
2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il
riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro,
metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi
minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalita' giuridica, non
hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed
interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle
strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i
soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto
tipo e promuove la costituzione dei consorzi.
3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:
a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla
fabbricazione dei contenitori;
b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;
c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di
contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.
4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche
mediante avvia alle aziende che recuperano materie prime secondarie
oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8;
promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo
dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.
Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano
apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o
loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella
distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito
cauzionale da restituire con modalita' da definire con provvedimento
del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono
vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il
vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attivita' e
dai contributi dei soggetti partecipanti nonche' da eventuali
contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la
plastica sono costituiti dai proventi dell'attivita' e dal contributo
di riciclaggio, che e' determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle
materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passivita'
del consorzio.
L'equilibrio di gestione e' sempre assicurato dai contributi dei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di
riciclaggio e' un contributo percentuale sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia
prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed
imballaggi per il mercato interno.
7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e
fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di
riciclaggio e' determinato nella misura del 10 per cento.
8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti
per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di
riciclaggio per i successivi trienni, nonche', di concerto con il
Ministro della sanita', i nuovi materiali che potranno essere
utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.
9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi,
prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i
quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di
riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire
20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i
contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra
701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli
maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non e' dovuto se i
contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal
produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo.
L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di
consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio e'
disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. A partire dall'1 luglio 1989 sugli imballaggi o sulle
etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non
disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale
riempibilita', secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del
27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori
ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.
11. A partire dall'1 luglio 1989, per consentire di identificare
il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per
liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente
contrassegnati.
12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui
ai commi decimo e undicesimo sono determinati con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la
commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non
conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.
14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai
requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato
antecedentemente al 31 dicembre 1989, e' consentito fino al 31
dicembre 1990.
15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio
definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da
utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di
forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e
locali.
Art. 9-quinquies. - (Raccolta e riciclaggio delle batterie
esauste). - 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante
riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la
personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti.
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne
effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non
sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di
ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del
ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono
tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di
partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacita'
produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacita'
produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno
precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto
ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque
detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al
loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del consorzio.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo
svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di
vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da
applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli
importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del
sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacita' produttive delle
singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e
regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a
stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.
Art. 9-sexies. - (Materiali e requisiti dei sacchetti
commercializzati sul territorio nazionale). - 1. A decorrere dall'1°
luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale
devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e
vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino
biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata
mediante un saggio di biodegradabilita', le cui modalita' sono
definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
l'istituto superiore di sanita', da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come
contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici
da conferire per lo smaltimento, a decorrere dall'1 luglio 1989 i
sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono
avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta
centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. A decorrere dall'1 luglio 1989 i sacchetti di plastica
utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare
un'intera facciata per:
a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come
contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per
lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;
b) l'indicazione del materiale utilizzato.
4. Si applicano le disposizioni dei commi tredicesimo e
quattordicesimo dell'articolo 9-quater.
Art. 9-septies. - (Adempimenti comunitari). - 1. Per consentire
l'elaborazione delle relazioni periodiche nonche' la verifica degli
obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici,
confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o
pieni, nonche' i consorzi di cui all'articolo 9-quater e le imprese
che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per
quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al
Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con
proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.
Art. 9-octies. - (Sanzioni). - 1. I soggetti di cui all'articolo
9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono a denunciare,
entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attivita' di
produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena
dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci
milioni.
2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi
privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del
comma dodicesimo dell'articolo 9-quater, e' punito con l'arresto fino
a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.
3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei
termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati
richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5 comma 1 ovvero
non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e
scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all' articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915
, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a
lire dieci milioni.
Art. 9-novies. - (Definizioni). - 1. In attuazione della direttiva
cee 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i
rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonche' i
rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni
industriali;
b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri
preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio
fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;
c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la
bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro
involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro
combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e
i barili;
d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati
nell'allegato 2 al presente decreto;
e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si
intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di
altri prodotti mediante contenitori usati nonche' l'utilizzazione di
questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di
energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.
Art. 9-decies. - (Rifiuti ospedalieri). - 1. Tutti i rifiuti
provenienti da strutture sanitarie, con cio' intendendo tutte le
strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni
dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , erogano in forma
organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima
legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per
l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti
presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori
fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti
dalle attivita' di ristorazione esercitate all'interno della
struttura sanitaria.
3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso
le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le
quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della
struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto
della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali
all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di
trattamento.
4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti
mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle
vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 9-undecies. - (Agevolazioni fiscali).
1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunto il seguenti numero:
"27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le
aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione
di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche,
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi."
2. L'articolo 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'
articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964,
n. 847 , sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5."
3. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8.
Art. 9-duodecies. - (Oli esausti). - 1. Si applicano al
conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono
alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.
2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio
degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli
medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni
competenti, ai sensi dell' articolo 6, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
3. Il registro di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 , sostituisce per i soggetti
indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.
Art. 9-terdecies. - (Mantenimento di somme in bilancio). - 1. Le
somme iscritte in bilancio ai sensi dell' articolo 14, commi quarto e
settimo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in
ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno
successivo".
Sono aggiunti i seguenti allegati:
"Allegato 1
(Articolo 9-quater)
Obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori ed imballaggi per
liquidi prodotti con materiali diversi
=====================================================================
obiettivo minimo di
riciclaggio per il triennio
Gruppo n.
Materiale
1990-1992 (%)
=====================================================================
1
vetro
50
---------------------------------------------------------------------
2
metalli
50
---------------------------------------------------------------------
3
plastiche
40**
---------------------------------------------------------------------
4 _poliaccoppiati e poliestrusi_ 40***
*L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota
percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in
questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai
rifiuti.
**La quota destinata alla termocombustione con il
recupero di energia e calore non puo' superare il 50 per
cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni
emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del
decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987.
***Solo se biodegradabili in misura inferiore al 65 per
cento.
"Allegato 2
(Articolo 9-novies)
Liquidi alimentari
1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad
esclusione dello yogurt e del kephir.
2. Oli commestibili.
3. Succhi di frutta e di ortaggi nonche' nettari di frutta.
4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.
5. Bevande rinfrescanti senza alcole.
6. Birra, comprese le birre senza alcole.
7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.
8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di
piante o con sostanze aromatiche.
9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno
di 80 per cento vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti
alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la
fabbricazione delle bevande.
11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1988
Cossiga
De Mita, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ruffolo, Ministro dell'Ambiente
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Avvertenza:
Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di convresione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 dicembre
1988.