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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante
fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme
in materia di organizzazione dell'INPS, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 3, al comma 4, dopo la parola: "cooperative", sono
aggiunte le seguenti: "di servizi di produzione e lavoro".
All'articolo 4, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano
applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo
provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione
entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere
effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la
prima entro il 31 marzo 1988".
All'articolo 6:
dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente:
"13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7,
limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8";
al comma 24, le parole da: "trecentosessantacinquesimo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".
All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare
domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le
modalita' e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto stesso".
All'articolo 10, al comma 1, le parole: "restano in vigore fino
all'adozione delle delibere di cui al comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di
cui al comma 2".
All'articolo 11, il comma 2 e' soppresso.
L'articolo 13 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48,
28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n.
358, e 30 ottobre 1987, n. 442.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
304 del 31 dicembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 marzo 1988.