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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obbligo dell'iscrizione
1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente
iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del
personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della
navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente
nazionale della gente dell'aria;
d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di
attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti
medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di
costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro
disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della
navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che
abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano
dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi
degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".
2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne
avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 859/1965 reca: "Norme di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea".
- L'art. 732 del codice della navigazione e' cosi'
formulato:
"Art. 732 (Categorie del personale di volo). - Il
personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al
pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori
e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di
bordo".
- Gli articoli 788 e seguenti del codice della
navigazione, come sostituiti dalla legge n. 862/1980 e dal
regolamento di attuazione di cui al D.M. 18 giugno 1981
(suppl. ord. G.U. n. 183 del 6 luglio 1981) disciplinano i
servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e
le scuole di pilotaggio.