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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti
soppressi)
1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a
provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o
assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1
terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978,
n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,
n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad
altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalita' di
cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo
1980, n. 75, nonche' al personale di cui all'articolo 1-octies del
decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello gia'
inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del tratta
mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente
legge.
2. Tali norme sono altresi' estese al personale dell'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresi' estese al
personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o
disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonche'
ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n.
386, nonche' delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978,
n. 833.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, 1, comma 1:
-L'art.1-terdecies del decreto-legge n. 481/1978
(Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto
dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/1977 per la cessazione di ogni
contribuzione, finamziamento o sovvenzione a favore degli
enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti,
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
della disciolta Amministrazione per le attivita'
assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con
modificazione, della legge n. 641/1978, sostituisce l'art.
122 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977. Il primo e secondo comma di detto articolo cosi'
recitano:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la
data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative
periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali
le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a
norma del presente decreto e che sia strettamente
indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e'
posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle
regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati
con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112,
secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei
provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun
ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.Con il
medesimo provvedimento detto personale sara' ripartito tra
le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da
ciascuna di queste".
-Il decreto-legge n. 663/1979 convertito, con
modificazioni, della legge n. 33/1980, reca il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile. Le modalita' del relativo
art.24-quinquies sono le seguenti:
"Art.24- quinquies - Il personale indicato al settimo comma
dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
quello comunque in servizio presso le amministrazioni
pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali
territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e
29 giugno 1977, n. 349, e' assegnato ad amministrazioni
pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinera'
l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A
della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al
primo comma nonche' di quello provvisoriamente assegnato ai
ruoli unici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21
ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste
dall'art.43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509.
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il
personale che non avra' trovato collocazione presso gli
enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo
1975, n. 70, e' inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di
equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto
personale continua ad applicarsi il trattamento economico,
normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli
ordinamenti degli enti di provenienza e dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro
e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei
competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in
lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980,
sono iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita'. A tal fine viene
corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il
cap.5941 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro".
-Le integrazioni di cui all'art.21 della legge n. 75/1980
(Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge
n. 610/1979 in materia di trattamento economico del
personale civile e militare dello Stato in servizio ed in
quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima
mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione
dell'art. 6 della legge 19 aprile 1976, n. 177, sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e
riapertura dei termini per la opzione) sono le seguenti:
Art.21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni
dell'articolo 24-quinques del decreto -legge 30 dicembre
1980, n. 633, convertito si applicano a tutto il personale
degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione,
scorporo con modificazione, nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33 o riforma nonche' al personale comunque destinato ai
ruoli unici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi
speciali.
E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di
optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della
proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli
speciali di cui al terzo comma del citato articolo
24-quinques.
-Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 618/1977
concerne l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai.
Note all'art.1 comma 3:
Il decreto - legge n. 264/1974 convertito,con
modificazioni, dalla legge n. 386/1974, reca norme
transitorie per il trasferimentoi alle regioni delle
funzioni gia' esercitate dagli enti mutualistici e per la
stipulazione delle convenzioni uniche per il personale
sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 349/1977, reca norme transitorie per il
trasferimento alle regioni delle funzioni gia' esercitate
dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle
convenzioni uniche r per il personale sanitario in
relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 833/1978 concerne l'stituzione del Servizio
sanitario nazionale.