Legge Ordinaria n. 485 del 10/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 16 novembre 1988 n. 269)
Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka
  1.  Le  spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana
dell'iniziativa "Eureka", prevista dal 1› luglio 1989  al  30  giugno
1990,  articolate  nel  tempo  massimo  di ventiquattro mesi, gravano
sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
  2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica  e  tecnologica  provvede  a   somministrare   le   somme
occorrenti,  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  predetto
periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo
della  delegazione  di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente
il limite previsto dall'articolo 56 del  regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
  3.  In relazione alla eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni  di  servizi  sono  eseguiti  in  deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato. I  beni  in  tal  modo  acquistati
saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
  4.  Le  somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario
possono esserlo nell'esercizio successivo.
  5.  Il  rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del  periodo
di  presidenza,  alla  Ragioneria  centrale  presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte  dei
conti.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alle  quali  e'
operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  56  del  R.D.  n. 2440/1923 (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita'  generale  dello Stato), come sostituito dalla
          legge n. 386/1963, e' il seguente:
             "Art.   56.   -   Possono   essere  autorizzate,  presso
          l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria,  nel  caso
          in   cui   l'adozione  di  altra  forma  di  pagamento  sia
          incompatibile con la necessita' dei  servizi,  aperture  di
          credito  a  favore di funzionari delegati, per il pagamento
          delle  seguenti  spese,  sia  in  conto  della   competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)   spese   fisse  ed  indennita',  quando  non  siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e  di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
          il  personale  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4)  spese  da farsi in occorrenze straordinarie, per le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate in
          apposito elenco per  capitoli,  da  unirsi  alla  legge  di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe  ed assegni ai Corpi organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9)  somme  da  pagarsi all'estero e per fornire i fondi
          alle legazioni, consolati e  missioni  all'estero,  nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10)  pagamenti  in  conto,  dipendenti da contratti con
          associazioni cooperative di produzione e lavoro o  consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori per i  quali  l'Amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
             Per  le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
          aperture di credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa  non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
             Per  le  spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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