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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka
1. Le spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana
dell'iniziativa "Eureka", prevista dal 1 luglio 1989 al 30 giugno
1990, articolate nel tempo massimo di ventiquattro mesi, gravano
sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica provvede a somministrare le somme
occorrenti, per l'organizzazione e lo svolgimento del predetto
periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo
della delegazione di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente
il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
3. In relazione alla eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le
prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati
saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario
possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo
di presidenza, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei
conti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), come sostituito dalla
legge n. 386/1963, e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso
l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso
in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia
incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di
credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento
delle seguenti spese, sia in conto della competenza
dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano
prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
il personale che presta servizio presso gli uffici
periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e
regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari
delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in
apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali,
sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi
alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche'
alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna
tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non
possono superare, singolarmente, il limite di lire 480
milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari
disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
lavoro".