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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un
prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per
il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere
prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della
prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega
all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi
amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale,
stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici
e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette
dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il
relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro
dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
2. Il terzo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
"Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia
necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da
parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono
attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di
accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti
pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e
privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia
tributaria".
3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
"L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni
provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso.
L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo'
disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture
e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto
di cui al precedente secondo comma".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 629/1982 concerne: "Misure urgenti per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".
Il testo vigente del relativo art. 1 e' il seguente:
"Art. 1. - Con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della
Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo'
essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini
della prevenzione e della lotta contro la delinquenza
mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di
coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia,
sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo
modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che
degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici
posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario,
assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in
deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni
interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro
dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo
mafioso.
Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia
necessita' di verificare se ricorrano pericoli di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso,
all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento
presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche
economici, banche, istituti di credito pubblici e privati,
societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi
di polizia tributaria.
A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia
individuali che costituite in forma di societa'
aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o
a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso
notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico
sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta
utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa
ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla
richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano
notizie non corrispondenti al vero si appplica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta
la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a
fornire all'Alto commissario, ove questi ne faccia
richiesta, le documentazioni relative alle procedure di
aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da
eseguire.
All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito
all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso il potere
di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies
del codice di procedura penale.
L'Alto commissario e' destinatario di tutte le
comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo
6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e,
altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo
mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del
SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue
funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base
a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente
secondo comma".
- La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e
ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato". Il testo vigente
dell'ultimo comma del relativo art. 6 e' il seguente: "Il
SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro dell'interno e al
Comitato di cui all'art. 3 tutte le informazioni ricevute o
comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni
elaborate, le operazioni compiute e tutto cio' che attiene
alla sua attivita'".