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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.