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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29
dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle
Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
-La legge n. 1159/1929 reca:"Disposizioni sull'esercizio
dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato
davanti ai ministri dei culti medesimi".
-Il R.D. n. 289/1930 reca:"Norme per l'attuazione della
legge 24 giugno 1929, n.1159, sui culti ammessi nello Stato
e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello
Stato".