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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per
il quinquennio 1988-1992)
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un piano di
interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare
riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la
realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di
immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici,
comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed
ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel
quadro del coordinamento e della pianificazione previsti
dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1,
recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi
tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, e' formulato
secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra
l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia
ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di
lire 60 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del
piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono
essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze,
dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
dell'interno, possono essere altresi' trasferiti dal predetto
apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084,
2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1988 e 1989.
6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.