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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli
emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle
regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale
del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979,
degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13
delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre
1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della
stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo e'
stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 27
dicembre 1977, n. 1018.