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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA,
adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre
1984.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'AIEA e' stato ratificato e reso esecutivo
in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876.