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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo
1986.