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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi
urgenti a tutela del diritto di difesa, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di
procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in
seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo
il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni
dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere
presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso
articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed
estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se
questa e' inammissibile'".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
249 del 22 ottobre 1988.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione in
quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce
l'intero art. 1, lasciando inalterato l'altro articolo del
decreto-legge (l'art. 2), nel quale e' indicata la data
della sua entrata in vigore (22 ottobre 1988).