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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie
locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende
pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad
assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi
vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1
gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per
le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento
definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non
economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la
specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle
limitazioni di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi
possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei
limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal
servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti.
Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1
gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia
superiore a due unita';
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione
che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita'
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero
necessario, potra' essere modificato o integrato con altro analogo
decreto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento,
agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei fondi
relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del personale sottoposto a mobilita'. Per le amministrazioni
provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto
disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.
5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30
settembre 1988.
6. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il
personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica
autorizzazione in deroga gia' concessa dalla regione, entro il 30
settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo
1988, n. 67.
7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente
legge per la copertura di posti per i quali non e' richiesto un
requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere
espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la
copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'articolo 4 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
8. Sono altresi' consentite le assunzioni obbligatorie relative
alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le
assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. Le amministrazioni possono altresi' assumere personale per
esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le
disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale
sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo.
10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli
del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del
bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti
senza alcuna limitazione.
11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche
funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle
operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui
al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta, nell'ambito
della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo
ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto,
sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 4:
- Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure
per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni.
- Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 19/1988 (Misure
urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli
enti locali in Sicilia) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni
della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di
personale nei posti vacanti in organico, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel limite del
trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con
arrotondamento all'unita', previa detrazione delle unita'
di personale non di ruolo.
2. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al cento
per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla
quinta.
3. Resta salva la competenza della regione in materia di
procedure concorsuali e loro accelerazione. Al
finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con
propria legge, salva la eventuale definizione del
contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari
tra lo Stato medesimo e la regione siciliana".
Nota all'art. 1, comma 6:
La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 1988).
Note all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), come
modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del
D.L. n. 86/1988, e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di
iscriversi nella lista di collocamento di una seconda
circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo
l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso
quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consigio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione del
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
di principio e di indirizzo per la legislazione delle
regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili
militarmente ordinati".
- Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonche' il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e
dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' in
ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle
regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e
nelle unita' sanitarie locali".
Il D.P.R. n. 276/1971 soprarichiamato reca: "Assunzioni
temporanee di personale presso le amministrazioni dello
Stato".
- L'art. 6 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), richiamato nel comma 4- ter
sopra riportato, e' cosi' formulato:
"Art. 6 (Personale straordinario). - Gli enti pubblici
possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale
adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di
personale straordinario con l'osservanza delle seguenti
condizioni e modalita':
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate
da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non puo' essere tenuto
in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo,
complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno
solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di
diritto;
c) il personale cessato dal servizio non puo' essere
nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non
siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo
complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici
devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per
territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da
assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno
la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il
personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in
deroga alle disposizioni di cui al presente ed al
precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto,
salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a
rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla
disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi
professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi
delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai
dirigenti di enti pubblici collocati a riposo".
Note all'art. 1, comma 8:
- La legge n. 594/1957 concerne norme sul collocamento
obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
- La legge n. 686/1961 riguarda il collocamento
obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti
ciechi.
- La legge n. 482/1968 reca la disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni.
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 24
della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le
amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli
enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche,
del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di
quelli che esercitano attivita' creditizie, nonche' degli
enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti
locali e le loro aziende, le unita' sanitarie locali, le
aziende pubbliche in gestione commissariale governativa
possono procedere ad assunzioni di personale
subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi
funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione
dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di
comparto o nei contratti collettivi di lavoro.
2. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti
messi a concorso per i quali sia stata formata la
graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle
categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e
successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961,
n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, 2
aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'art. 6,
comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per
l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate
le prove, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le
condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della citata
legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui
alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere
sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1
dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di
invalidita' superiore al 50 per cento. La visita e'
disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di
avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede
all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni
obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado
di mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita'
del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al
posto di ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti
per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello
dell'idoneita' fisica".