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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio
nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto
per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985,
n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo
del richiamato articolo 13. Resta ferma la facolta' del Ministro del
turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello
stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo,
l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per
ciascuno dei settori dello spettacolo.
2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle
risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun
settore di attivita' previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile
1985, n. 163, gia' destinatario di quote di parte corrente del Fondo
unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse
con la presente legge, sara' assegnatario di contributi e sovvenzioni
non inferiori a quanto destinatogli allo stesso titolo sul Fondo
unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto
dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.
3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo,
specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il
Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito
il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinera'
entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno
trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.
4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, e' prorogato al
31 dicembre 1990.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e
4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450.
Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione
di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo
dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e
dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed
e' finalizzato al sostegno delle attivita' di ciascun ente sulla base
di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso
Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e
delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 163/1985 e' il
seguente:
"Art. 13. - Fino all'entrata in vigore delle leggi di
riforma della musica, del cinema, della prosa, delle
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri
e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei
finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli
previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori
medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello
spettacolo, ove gia' costituito, e le competenti
commissioni consultive previste dalle relative leggi,
ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto
previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di
attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo
spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali di
cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del
25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15 per
cento per le attivita' teatrali di prosa, dell'1,5 per
cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
La residua quota del 3,5 per cento e' utilizzata per le
finalita' previste al secondo comma dell'art. 2 della
presente legge. (Si rammenta che l'art. 1, comma 1, della
legge qui pubblicata sopprime le aliquote previste nel
presente comma, n.d.r.).
Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e' annualmente riservato
al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento
assegnata alle attivita' cinematografiche e' portato
annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito
dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento e'
destinato alla concessione di mutui settennali a tasso
agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a
lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno fissate
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il
mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori;
c) il 30 per cento della quota del 25 per cento
assegnata alle attivita' cinematografiche e' annualmente
portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art.
2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive
integrazioni e modificazioni;
d) il 3 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della
quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
prosa sono annualmente portati in aumento dello
stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della
legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge
13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a
tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle
operazioni della sezione autonoma del credito teatrale
presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante
ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti
uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita'
teatrali di prosa;
e) il 10 per cento della quota del 13 per cento
assegnata alle attivita' musicali e il 10 per cento della
quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione
autonoma per il credito teatrale della Banza nazionale del
lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari
importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori,
destinato alla concessione di contributi in conto capitale
a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di
sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture
e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo
e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le
modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo nonche'
le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei
finanziamenti;
f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle
attivita' circensi ed allo spettacolo viaggiante e'
ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore
delle attivita' circensi, di cui il 50 per cento
finalizzato alla concessione di contributi per iniziative
promozionali e di spettacolo secondo le modalita' fissate
dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio
decreto, in ragione del 40 per cento a favore dello
spettacolo viaggiante. (Si rammenta che l'art. 1, comma 1,
della legge qui pubblicata sopprime le aliquote previste
nel presente comma, n.d.r.).
Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un
esercizio finanziario sono portati in aumento della
dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio
finanziario successivo".
- L'art. 1 del D.L. n. 374/1987 cosi' recita (si
rammenta che, a decorrere dal 1 gennaio 1991, a norma
dell'art. 1, comma 5, della legge qui pubblicata, i primi
quattro commi del presente articolo sono abrogati, n.d.r.):
"Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 1988, il Ministro del
turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi
lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota
del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base
all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura
pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel
precedente esercizio finanziario.
2. Fino al termine indicato al comma 1, la eventuale
residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo
di cui all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
nonche' gli eventuali interventi integrativi previsti dal
comma secondo dell'art. 2 della citata legge n. 163 e
comunque in misura non superiore al 50 per cento della
quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo,
esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli
oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5
della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le
percentuali della media risultante dalle medie delle
percentuali di suddivisione del contributo statale
ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od
istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al
1984, sentita la commissione centrale per la musica ad
eccezione del 10 per cento dell'ammontare degli interventi
integrativi che vengono assegnati per particolari esigenze
ai sensi del primo comma dell'art. 13 della citata legge n.
163.
3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al
comma 1 e' liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti
lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il
31 gennaio dello stesso anno. Le residue quote di
contributo ordinario e gli eventuali interventi
integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa
presentazione sia del programma di attivita' e del bilancio
di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia
del conto consuntivo del precedente esercizio.
4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a
titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse
modalita' indicate nel comma 1 e sono pari all'importo a
ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed
integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi
sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione
di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in
base all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta
liquidazione sara' disposta entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua
quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il
comma 2.
5. Le spese per eventuali "tourne'es" all'estero sono da
imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria
derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle
entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente
decreto.
6. E' abrogato l'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n.
800".