Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti
e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, lettera a), le parole: "alla creazione di parchi e
spazi verdi, alla ristrutturazione di aree" sono sostituite dalle
seguenti: "alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico
attrezzato, all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree";
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "che
devono essere definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui
all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217";
al comma 4, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
" l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali,
paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti
urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale
adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse
pubblico".
All'articolo 2:
al comma 3, dopo le parole: "atti di concessione,", sono aggiunte
le seguenti: "che prevedano tra l'altro i termini di inizio e
ultimazione dei lavori e le relative penali,";
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 3, al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla
ripartizione fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da
contrarre e alla stipula delle convenzioni con gli istituti di
credito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: "ai comuni", sono aggiunte le
seguenti: "nonche' al CONI per gli interventi connessi allo stadio
Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2- bis del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,"; e la parola "decennali" e'
sostituita dalla seguente: "ventennali";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'utilizzazione
delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in
conto esercizi 1983, 1984, 1985 e 1986, e' prorogato al 31 dicembre
1989. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme
assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1987.
4-ter. Per le somme di cui al comma 4-bis, il termine per la
presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' fissato al mese di marzo
dell'anno 1990".
All'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo scopo
di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita' adeguata
alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento dei flussi
veicolari e ferme restando le rispettive competenze di legge, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' autorizzato ad istituire e regolamentare, con
proprio decreto, un centro di coordinamento delle seguenti attivita':
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e
sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili
alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione
e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la
realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale
anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da
polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso
l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e
potenziata.
Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative necessarie alla
tutela della qualita' di ricezione del servizio da parte dell'utenza
automobilistica. Il centro di coordinamento e' autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie
autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili
al funzionamento del centro".
All'articolo 6, al comma 2, le parole: "per gli anni successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1989 e 1990".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARRARO, Ministro del turismo e
dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
259 del 4 novembre 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 31 gennaio 1989.