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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al
regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28
dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti
d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio
continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei
carabinieri.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. n. 930/1933 reca: "Istituzione del Fondo di
previdenza sottufficiali del regio esercito".