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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio
1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti
l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, e' riaperto
per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ZANONE, Ministro della
difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 17/1986 (Iscrizione
e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di
truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di
custodia) e' il seguente:
"Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e
graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono gia' in congedo assoluto e via
hanno titolo, avverra' in base a domanda da presentarsi ai
competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
ed avra' decorrenza dalla data in cui sono venute a
sussistere per l'interessato le condizioni previste
dall'articolo 1 della presente legge".