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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n.
1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3
marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si
applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo
compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno
15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di
anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale
obbligatoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'intero art. 16 della legge n.
1084/1971, come sostituito dall'art. 1, comma 10, della
legge n. 61/1987:
"Art. 16. - Gli iscritti che cessino dal prestare
servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno
diritto alla pensione complessiva di cui alla presente
legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e
possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al
fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque
eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo
qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad
infortunio sul lavoro o a malattia professionale,
sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei
mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta',
ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di
anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria".