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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in
Bari, un contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990, per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse
irrigue.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce:
"Contributo per la valorizzazione e la utilizzazione delle risorse
irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI