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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura
militare, di cui fanno parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo
presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione;
c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui
almeno uno magistrato militare di cassazione;
d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni
di esercizio professionale; uno di essi e' eletto dal Consiglio vice
presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non
possono esercitare attivita' professionale suscettibile di
interferire con le funzioni della magistratura militare ne' possono
esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero
contro l'amministrazione militare.
2. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un
comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di
cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d)
del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale
militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove
l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse
attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura,
ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari,
sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore
generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro
della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati
militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari.
Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione
esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle
deliberazioni.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per
la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno sei componenti,
di cui tre elettivi. A parita' di voti prevale il voto del
presidente.
5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non
magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti e'
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, avuto riguardo alle incompatibilita', ai carichi di lavoro e
alle indennita' dei componenti del Consiglio superiore della
magistratura eletti dal Parlamento.
7. E' abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180.
L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari e'
esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale
militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi
le disposizioni del comma 3.
8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti
l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare,
nonche' le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio
stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle
corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della
magistratura.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 195/1958 reca: "Norme sulla costituzione e
sul funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 180/1981
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace),
abrogato dall'art. 1, comma 7, della presente legge, era il
seguente:
"Art. 7 (Poteri di sorveglianza sui magistrati
militari). - Il presidente della corte militare d'appello
esercita la sorveglianza sui magistrati militari con
funzioni giudicanti.
Il procuratore generale militare presso la Corte di
cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari
del pubblico ministero".